Mt 1,18-25

Lectio Divina - Santa Maria degli Angeli  •  Sermon  •  Submitted
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Importanza della Genealogia per entrare nel racconto della nascita di Gesù
la “seconda” nascita
riconoscere la propria storia di fallimenti
1,18: Come tradurre ἡ ⸀γένεσις qui? Il contesto del racconto ci dice che si tratterà delle vicende della “nascita di Gesù” piuttosto che dell’atto stesso. Ma è anche vero che la lista genealogica appena conclusa, il significato letterale del termine (anche in 1,1 ma soprattutto il titolo greco del primo libro della Torah) e il riferimento, nel racconto, allo “Spirito Santo” come forza creativa dietro la concezione del Messia, ci fanno percepire che si tratta proprio della “genesi del Messia Gesù”, di un atto di creazione, un atto totalmente divino nella storia della salvezza. Dio è dunque all’opera e il narratore vuole alludere a questo significato.
1.18-19 sono una vera crux interpretum nei riguardi del contesto sociale e storico in cui l’avvenimento si è verificato: Giuseppe o il lettore soltanto è informato della concezione per opera dello Spirito? Come poteva Giuseppe secondo la Torah rimandare Maria in segreto senza esporla all’infamia e alla lapidazione? O meglio: vuole lasciarla perché si è reso conto che la sua gravidanza non è di ordine umano (dunque per paura: cfr. il libro e la situazione di Tobia e Sara)? Ai tempi di Gesù il fidanzamento aveva ancora un valore strettamente vincolante, per cui romperlo aveva lo stesso significato del divorzio?
Secondo le fonti rabbiniche (potrebbero però essere più tarde del periodo in cui il fatto è avvenuto: b. Yebamot 62b; m. Ketubot 5,2; m. Nedarim 10,5; b. Ketubot 57b) il fidanzamento nel tardo giudaismo (ʾērûsîn or qiddûšîm) si svolgevano per la donna in giovanissima eta (12 anni): dopo la conclusione di un contratto, il matrimonio era considerato come stabilito tra i giovani e la ragazza passava ufficialmente dall’autorità del padre a quella di suo marito, anche se rimaneva ancora per circa un anno sotto il tetto dei genitori. Durante quel periodo, il matrimonio non era consumato, ma la ragazza era definita a tutti gli effetti “la moglie/donna” (cfr. 1,20.24!). Ciò significa che poteva diventare vedova se il ragazzo moriva, o poteva essere punita per adulterio:
Davies, W. D., & Allison, D. C., Jr. (2004). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to Saint Matthew (Vol. 1, pag. 199). London; New York: T&T Clark International. ) il fidanzamento nel tardo giudaismo (ʾērûsîn or qiddûšîm) si svolgevano per la donna in giovanissima eta (12 anni): dopo la conclusione di un contratto, il matrimonio era considerato come stabilito tra i giovani e la ragazza passava ufficialmente dall’autorità del padre a quella di suo marito, anche se rimaneva ancora per circa un anno sotto il tetto dei genitori. Durante quel periodo, il matrimonio non era consumato, ma la ragazza era definita a tutti gli effetti “la moglie/donna” (cfr. 1,20.24!). Ciò significa che poteva diventare vedova se il ragazzo moriva, o poteva essere punita per adulterio:
Deut 22:23–8

23 “If there is a betrothed virgin, and a man meets her in the city and lies with her, 24 then you shall bring them both out to the gate of that city, and you shall stone them to death with stones, the young woman because she did not cry for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbor’s wife; so you shall purge the evil from the midst of you.

25 “But if in the open country a man meets a young woman who is betrothed, and the man seizes her and lies with her, then only the man who lay with her shall die. 26 But to the young woman you shall do nothing; in the young woman there is no offense punishable by death, for this case is like that of a man attacking and murdering his neighbor; 27 because he came upon her in the open country, and though the betrothed young woman cried for help there was no one to rescue her.

28 “If a man meets a virgin who is not betrothed, and seizes her and lies with her, and they are found, 29 then the man who lay with her shall give to the father of the young woman fifty shekels of silver, and she shall be his wife, because he has violated her; he may not put her away all his days.

Perciò, il fidanzamento era legalmente equiparato al matrimonio vero e proprio, ed il suo annullamento equivaleva al divorzio (m. Ketub. 1:2; 4:2; m. Yeb. 2:6; m. Giṭ 6:2).
Davies, W. D., & Allison, D. C., Jr. (2004). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to Saint Matthew (Vol. 1, pag. 199). London; New York: T&T Clark International.
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